venerdì 15 maggio 2020

Apprendistato, un contratto per i giovani


COS'E' L'APPRENDISTATO
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
La caratteristica principale di questa tipologia contrattuale è il contenuto formativo: durante l’apprendistato il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all’interno dell’azienda attraverso il quale si acquisiscono le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità (apprendistato professionalizzante) oppure per l’ottenimento di un titolo di studio (apprendistato di 1° e 3° livello).
L’azienda, quindi, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, deve erogare la formazione prevista nel Piano formativo allegato al contratto, nel quale si definiscono i contenuti formativi e le competenze che l’apprendista acquisirà alla fine del percorso. E al termine dell’apprendistato? Potrai essere assunto dall’impresa con un contratto a tempo indeterminato proseguendo naturalmente la tua attività all’interno dell’azienda.
Il decreto 81/2015 ha introdotto anche la possibilità di qualificare e riqualificare, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzantei lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione: in questo caso non sono previsti limiti di età.
IN ITALIA ESISTONO 3 TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 
  • Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (1° livello), per giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni; questa tipologia di apprendistato porta al giovane apprendista al conseguimento del titolo di studio previsto nel proprio contratto di lavoro, alternando momenti di formazione prevalentemente teorica svolta a scuola e formazione di carattere operativo realizzata in azienda, attraverso la collaborazione tra aziende e istituzioni formative.
  • Apprendistato professionalizzante (2° livello), o contratto di mestiere, destinato a giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni; finalizzato ad apprendere una specifica professionalità o mestiere attraverso l’attività lavorativa e la formazione professionalizzante svolta interamente in azienda (on the job o in aula).
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello), per giovani di età tra i 18 e i 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
     
DURATA E RETRIBUZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi, la durata massima del contratto di apprendistato è determinata dalla disciplina contenuta nei singoli CCNL di ogni settore, in accordi sindacali interconfederali o in accordi tra università e le diverse Regioni.
In ogni caso, la durata dei percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli di studio (apprendistato di 1° e 3° livello) deve essere determinata in base al titolo di studio da conseguire e non può superare i 3 anni o 4 anni per specifiche titolazioni.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono decidere liberamente di recedere dal contratto, purché con preavviso. Contrariamente, se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro proseguirà come rapporto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto può guadagnare un apprendista? Il livello d’inquadramento contrattuale e la retribuzione in apprendistato non possono essere inferiori di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge una stessa mansione all’interno dell’azienda. 
Gli apprendisti hanno diritto a ferie e permessi ROL (in base al CCNL) TFR e ai contributi INPS ai fini assistenziali e pensionistici. In caso di malattia si applica la disciplina generale dei lavoratori subordinati.