Molti termini sono stati ripresi dal vecchio apprendistato, con l’aggiunta di alcuni termini che tendono ad agevolare imprese e lavoratori.
Vediamo nel dettaglio i principali elementi del contratto.
Tipologie di apprendistato
- apprendistato per qualifica professionale (minori che abbiano compiuto 15 anni di età)
- apprendistato professionalizzante (soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni, lavoratori iscritti a liste mobilità)
- apprendistato di alta formazione e ricerca (soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni, con finalità di: ricerca, conseguimento di titolo di studio di livello secondario superiore, conseguimento titoli di studio universitari e altra formazione, dottorati di ricerca, praticantato presso studi professionali, specializzazione tecnica superiore)
Sgravi Contributivi per le imprese
- aliquota contributiva del 10% applicabile a retribuzione imponibile apprendista; 0 % per le imprese fino a 9 dipendenti.
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante
Termini contrattuali
- contratto teoricamente a tempo indeterminato, applicabile per un massimo di 36 mesi, ai termini del quale il datore di lavoro può decidere di non proseguire il rapporto, senza giusta causa o giustificazione.
Se non viene comunicata la disdetta del rapporto si passa automaticamente al contratto a tempo indeterminato.
Obblighi per datore di lavoro
- garantire la formazione, pena pesanti sanzioni pecuniarie
Benefici lavoratore
- il percorso di apprendistato, se svolto correttamente, garantisce acquisizione di competenze e di una qualifica spendibile nel mercato del lavoro
- se l’apprendistato è di alta formazione c’è inoltre possibilità di conseguire qualifiche formali e completare percorso con formazione specialistica
Novità introdotte dalla Riforma Fornero e prossimi obiettivi
Il nuovo decreto legge ha alzato i limiti quantitativi di utilizzo, portando il numero degli apprendisti che possono essere inseriti a 3 per ogni 2 lavoratori qualificati.
È inoltre stato stabilito il divieto di assunzione di apprendisti per le imprese che non ne hanno stabilizzati nel triennio precedente almeno il 30 % ( 50% dal 2015) Il Ministero del Lavoro sta inoltre valutando un nuovo progetto, che prevede una staffetta tra lavoratori anziani e giovani.
Secondo il piano previsto si potrà concludere un accordo tra 4 parti (soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese e lavoratori), che prevede la trasformazione del full time del lavoratore anziano in part time, con la conseguente assunzione in apprendistato di un giovane.
Se questa soluzione porterà ad un saldo positivo in termini occupazionali, il soggetto pubblico verserà all’ente previdenziale in contributi necessari per garantire al soggetto anziano una copertura pensionistica uguale a quando era impiegato a tempo pieno
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 17 dicembre 2012